Art. 8.

      1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla regolamentazione e alla gestione, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e ordini professionali, di un fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reati dolosi commessi dai medesimi liberi professionisti e dai loro collaboratori nell'esercizio della rispettiva attività.